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Feste e compleanni a scuola

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ente Morale Asilo Monumento

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;

VISTO il T.U. 16/4/94, n. 297;

RITENUTO opportuno redigere un regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici;

 

DELIBERA

Il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici definiti in: Salone, Bagni (vicino il refettorio) e giardino, possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, Cooperative, o individui singoli secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

  • I locali scolastici sono destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti d’interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile, senza che vi sia contrasto con le finalità e le modalità organizzativo gestionali della scuola, e senza fini di lucro.

  • Non possono essere concesse le aule scolastiche (ed i bagni di pertinenza), la cucina, il refettorio, la biblioteca, il dormitorio.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte dei soggetti concessionari interessati; tale utilizzo non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art.3 - Richieste particolari per lo svolgimento di servizi a supporto della scuola

L’Ente Morale concede i locali scolastici per lo svolgimento di attività e servizi che siano a supporto della scuola, ma non gestiti, come responsabilità, dall’Istituto stesso, cioè in quanto non inerenti alla funzione scuola. Il CDA può revocare la concessione dei locali in qualsiasi momento qualora si prenda atto della mancanza di coerenza con le finalità didattico educative e/o organizzativo gestionali della scuola stessa ovvero si ravveda una ricaduta negativa del servizio scolastico. In tal senso, il CDA può revocare la concessione dei locali scolastici qualora le attività svolte abbiano ricevuto feedback negativi o critici anche dal personale della scuola e/o dai genitori, sia dal punto di vista didattico educativo che di vigilanza degli alunni o tenuta dei locali scolastici.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

  1. sottoscrivere la convenzione predisposta dal CDA;

  2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;

  3. osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;

  4. lasciare i locali in ordine e puliti dopo l’uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;

  5. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali;

  6. evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;

  7. custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati;

  8. restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;

  9. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica;

  10. rispettare le norme vigenti su Privacy, sulla Sicurezza sui posti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni con relativa polizza assicurativa, il Regolamento di Istituto, il Documento di Prevenzione e Protezione e altri regolamenti interni dell’Istituto.

  11. essere responsabili del rispetto del divieto di fumo;

  12. non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;

  13. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità di legge per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;

  14. comunicare immediatamente, per iscritto, al CDA i danni eventualmente riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature;

  15. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;

  16. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito;

  17. i soggetti che svolgono attività a supporto della scuola, sono tenuti a garantire il possesso di polizza assicurativa per la copertura adeguata di danni derivanti da infortuni o RC per le attività svolte dal Concessionario;

  18. accettare verifiche e controlli sui locali, anche in presenza di attività in corso;

  19. attenersi comunque in tutto alle disposizioni e norme stabilite in convenzione dal CDA.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile direttamente a lui, ai soggetti per i quali deve rispondere, ai terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità amministrativa, erariale, civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi. I soggetti esterni che usufruiscono dei locali scolastici per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili anche della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali scolastici può essere richiesto in orari che non interferiscono con l'attività didattica d'Istituto e può essere richiesto per i giorni feriali e/o festivi.

Art. 6 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il delegato dal CDA, darà la concessione e verificherà se le richieste sono compatibili con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo comunicherà il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, si darà comunicazione al richiedente, anche per le vie brevi, dell’assenso di massima, quindi si procederà alla sottoscrizione delle convenzioni di utilizzo. Le attività scolastiche, anche di formazione del personale scolastico o iniziative rivolte ai genitori, non necessitano di autorizzazione alcuna.

Art. 7 - Divieti e impegni particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

  • è vietata la subconcessione dell’uso dei locali scolastici concessi dall’Istituto;

  • è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale durante la manifestazione fatti salvi quelli che prevedano l’incasso devoluto alla scuola per le sue attività e fini;

  • è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salva autorizzazione del CDA;

  • è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;

  • è vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento o offerta libera, fatti salvi quelli che prevedano l’incasso devoluto alla scuola per le sue attività e fini;

  • le concessioni d'uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico potranno eccezionalmente essere concesse previa valutazione ed approvazione del CDA;

  • qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

  • l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

  • i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola, con conseguente restituzione di chiavi dei locali.

Art. 8 - Corrispettivi

Per l’ottenimento della concessione, è richiesto il versamento anticipato di un contributo pari a euro 60,00 al giorno (servizio di pulizie 20 euro una tantum). Il contributo è finalizzato a compensare l’usura ed il consumo delle attrezzature e o comunque i costi che la Scuola sostiene per il mantenimento. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicate nella convenzione sottoscritta.

Art. 9 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e/o rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali scolastici possono essere concessi anche gratuitamente previa approvazione del CDA.

Art. 10 - Concessione d’uso

La concessione d’uso è disposta dal CDA.

Il CDA ha facoltà di integrare la concessione senza sostanziale contrasto con il presente regolamento.

 

Art. 11 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal CDA a suo insindacabile giudizio. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, puliti e in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta deliberazione di approvazione.

Regolamento approvato in data 01.12.2019 dal CDA.

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